Segnalazione Banche dati

by admin on 2 settembre 2010

In ciascun caso in cui una persona fa richiesta di un pre­stito personale, una carta di credito, un mutuo per acquistare una casa,  una rateizzazione di pagamento, un leasing anzichè che un finanziamento per poter effettuare un acquisto in rate di un bene oppure di un servizio, l’istituto di credito o altrimenti l’intermediario cui il cliente si è rivolto  per ricevere il finanziamento vaglia i suoi dati personali che sono raccolti nelle banche dati.



I dati che del cliente che sono memorizzati nella banche dati sono di due tipologie:

 .     dati anagrafici;

.     dati concernenti ai finanziamenti:

 1)   la tipologia di prestito: prestito personale, mutuo ipotecario, prestito rateale, finanziamento leasing, ecc., lo stato dell’istanza di richiesta, ovvero se la richiesta di prestito è in corso oppure  è stata respinta, le procedure di rimborso, la soglia massima di utilizzo oppure  la somma del fido oppure della carta di credito, il termine stabilito, le garanzie, ecc.;

 2)   nel caso in cui il finanziamento è stato approvato: lo stato di avanza­mento del rimborso, la somma utilizzata e/o sconfinata, la somma e il numero delle rate; l’importo ascritto a debito e/o utilizzato sulla carta di credito, ecc.

 Con l’introduzione del Codice Deontologico dei Sic, le banche dati possono concentrare all’interno di esse soltanto dati esatti e accertati, basilari e di pertinenza (ovvero relativi in maniera esclusiva al rapporto di credito con la banca, la finanziaria, oppure l’intermediario finanziario e per finalità relativi alla gestione ed alla tutela del credito).

 In più non possono, altresì, essere introdotti nelle banche dati dati sensibili e giudiziari.

 Né  può essere utilizzata alcuna informazione oppure valutazione della tipologia cattivo pagatore, anche se in sostanza una visione della solvibilità della persona è possibile dedurla, anche se poi nella pratica vi sono particolari forme di prestiti per cattivi pagatori create apposta per essi.  

 Quali sono i più importanti gestori delle banche dati di informazioni creditizie ?

 I principali gestori delle banche dati sono la CRIF (Centrale Rischi Finanziari), Experian Information Services, MF Honyvem (www.mfhonyvem.it), il CTC (Conso Tutela del Credito) (sito: www.ctconline.it) e l’Asse, Italiana Leasing (Assilea) (sito: https//www.assilea.it/).

 Le loro  attività di raccolta d’informazioni creditizie, oltre che dal Codice Deontologico, è regolamentata dalla normativa sulla Privacy D.Lgs. n. 196/2003.

 Banche dati chi può accedervi

 Quali sono coloro che possono accedere ai dati del consumatore?

 Possono accedere ai dati del consumatore soltanto deter­minati soggetti, designati dall’istituto di credito oppure dall’intermediario finanziario come responsabili oppure delegati al trattamento dei dati, possono avere accesso ai dati del consumatore, tuttavia rispettando – in rapporto ad essi – il vincolo obbligatorio della segretezza.

 Inoltre chiunque altro può accedere ai dati delle banche dati, sempre che lo riguar­dano.

 Nello specifico ognuno di noi può fare istanza di accesso, aggiorna­mento, integrazione dei propri dati, sia all’azienda che ha in gestione la banca dati, sia all’istituto di credito oppure all’intermediario da cui ha ricevuto il finanziamento.

 Come anche può  fare richiesta della mo­difica nell’ipotesi non siano corretti.

 Nel caso in cui i dati della persona sono stati trattati infrangendo  i suoi di­ritti, infine, ha la possibilità di richiedere la cancellazione oppure il blocco.

Per porre in essere tali operazioni è possibile utilizzare i facsimili distribuiti dalla banca oppure dalla società finanziaria da cui si è ricevuto il prestito (o altrimenti quelli delle banche dati, reperibili sul web), che si potranno inviare via po­sta oppure a mezzo fax.

Nel caso in cui le informazioni non siano e si desidera procedere alla loro rettifica, è possibile segnalare la circostanza al Garante della i privacy, attraverso il proprio sito oppure all0indirizzo di Piazza Monte Citano 121, 00186 Roma; telefono  06696771; fax 0669677785.                                                                   i

  Per quanto concerne il trattamento dei dati c’è il bisogno del consenso: l’istituto di credito oppure la finanziaria ha l’obbligo di richiedere il consenso scritto al proprio cliente per il trattamento dei suoi dati nei SIC, fornendo ad esso i riferimenti cui rivolgersi per possibili contestazioni.

 Per poter accedere ai dati di sua pertinenza, l’interessato può rivolgersi al titolare oppure al responsabile del trattamento presso l’istituto di credito, l’intermediario oppure  i gestori delle banche dati.                        

 Il Garante in relazione alla protezione dei dati personali pone a disposizione sul sito www.garanteprivacy.it un modello per rivolgersi al titolare oppure al responsabile del trattamento, nel quale  sono incluse tutte le possibili informazioni di cui si può aver necessità, divise in sei capitoli:                          |

 -       accesso ai dati personali                                            

-       richiesta di venire a conoscenza di alcune notizie sul trattamento 

-        richiesta d’istanza di intervento sui dati                                    

-       posizione al trattamento per fini pubblicitari             

-       posizione al trattamento per cause legittime              

Tempi di conservazione informazioni banche dati

 Ma quanto tempo possono essere conservate le informazioni relative ai cliente presenti nelle banche dati ?

  Nelle banche dati non possono essere trattenute a tempo indeterminato tutte le informazioni creditizie, poiché sono imposti tempi certi di conservazione.

 Ecco cosa prevede la normativa in rapporto al contenuto di ogni singola operazione:

 •     per le richieste  di finanziamento, per il tempo utile all’iter della valutazione dell’istanza e tuttavia fino a 6 mesi dalla richiesta del finanziamento;

 •     sino a 30 giorni dalla giorno di aggior­namento, nell’ipotesi di rifiuto delta richiesta da parte dell’Istituto di credito oppure di rinuncia al finanziamento da parte della persona;

•     Morosità di 2 rate oppure  di 2 mesi poi sanate, sino a 12 mesi dalla regolarizzazione;

•     Ritardi maggiori  sanati anche su transazione, fino a 24 mesi dalla regolarizzazione del pagamento;

 •     Eventi avversi (ad esempio la morosità, gravi inadempimenti, sof­ferenze) non sistemati, fino a 36 mesi dal giorno di scadenza del contratto dì prestito oppure  dalla data in cui è risultato essenziale l’ultimo aggiornamento dei dati (avuto luogo  a se­guito di successive intese oppure altri eventi rilevanti connessi al rimborso);

 •     Rapporti che si sono sviluppati in maniera positiva (senza alcuna segna­lazione di ritardo oppure  altri eventi negativi), fino a 36 mesi dal giorno della cessazione del rapporto  di scadenza del contratto, o dal primo aggiornamento eseguito nel mese seguente alle medesime date.

Consenso alle banche dati

C’è bisogno del consenso del soggetto per conservare le infor­mazioni creditizie nelle banche dati ?

 Ciò dipende dal tipo di informazione che viene inserita nelle banche dati.

 Colui che ha fatto richiesta di un finanziamento ha diritto di accordare o meno alla conservazione delle informazioni positive,ossia quelle che pongono in evidenza che egli ha adempiuto al pagamento dei precedenti rapporti di finanziamento  con regolarità e alle sca­denze prefissate .

 Nelle segnalazioni negative sono registrate dai Sic  a prescindere dalla sua volontà del consumatore.

 Naturalmente con le garanzie e nei limiti di tempo prefissati dal Codice Deontologico.

 Le banche dati sono sempre interrogate dagli istituti di credito che erogano i prestiti per conoscere se accordare o meno un prestito.

 Ne deriva quindi che un passato creditizio positivo rappresenta un importante biglietto da visita da poter impiegare in futuro per far richiesta di un altro prestito, nonché per negoziare prestiti a condizioni migliori. In più, maggiori informazioni le banche e gli intermediari finanziari hanno a disposizione, più veloce sarà la risposta dell’istituto finanziatore per concedere o meno il prestito.

 Diversamente, in mancanza di tali informazioni è più probabile che istituti di credito o finanziarie facciano ricorso a forme di ga­ranzia come un ‘ipoteca sulla casa, un pegno su un bene di cui si ha il possesso oppure una garanzia prestata da terzi soggetti.

 Per tali motivi è consigliabile  dare l’accesso alla conservazione delle informazioni positive.

  Anche in maniera manifesta, comunque, il consumatore, in ogni istante , ha la possibilità di comunicare all’istituto di credito oppure alla finanziaria il suo intendimento di revocarlo.

 In tale ipotesi, entro 90 giorni (dalla comunicazio­ne della persona  oppure dall’ultimo aggiornamento a cadenza mensile  delle informazioni da parte della banca oppure dell’intermediario finan­ziario) le informazioni positive saranno rimosse dall’Istituto di Credito (per quanto concerne le informazioni negative, come si è in precedenza accennato, non ha gli stessi poteri).


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