Detrazione degli interessi passivi a rischio con la moratoria sui mutui

by admin on 10 febbraio 2010

Vantaggio a doppia corsia per coloro che si trovano a sostenere un mutuo casa particolarmente elevato. E’ infatti partita la sospensione dei mutui e con essa anche le detrazioni fiscali connesse ai mutui sulla casa.

moratoria mutui Il non pagamento della quota parte degli interessi delle rate del mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa oppure per la ristrutturazione dell’abitazione principale, mancato pagamento concepibile per via del beneficio della sospensione del mutuo promossa dal governo, determina anche il non poter usufruire dei consueti sconti fiscali.

Gli sgravi fiscali sono quelli che permettono di dedurre dal reddito tassato nella grandezza pari agli interessi sui mutui pagati nell’anno.

La puntualizzazione è di larga attualità, tenuto conto che è di appena qualche giorno fa, l’approvazione della norma che riguarda il negozio della moratoria sui mutui, siglata dall’Associazione Bancaria Italiana e dalle Associazioni dei consumatori, volta a fornire un aiuto a coloro che sono stati vittima di una risoluta riduzione del reddito permettendo di sospendere i pagamenti delle rate del mutuo sottoscritto per l’acquisto dell’abitazione principale, oppure per la ristrutturazione dell’abitazione principale.

La sospensione delle rate del mutuo potrà essere concessa fino al un massimo di 12 mesi, ma nel medesimo periodo temporale matureranno gli interessi contrattuali definiti che, come stabilisce l’intesa ABI-consumatori, verranno successivamente pagati per un periodo che verrà prefissato dall’istituto di credito sulla scorta degli elementi forniti da coloro che hanno in corso il mutuo.

La moratoria stabilisce 2 condizioni: un mutuo non maggiore di 150.000 €. e un reddito imponibile annuo (per ogni mutuatario) al di sotto di 40.000 €.

Entreranno a far parte della moratoria sui mutui anche i mutui cartolarizzati, mutui rinegoziati, che sono stati oggetto del negozio delle portabilità e accollati.

Sono accolti nella moratoria dei mutui anche i mutui con ritardi nei pagamenti sino a 180 giorni. Le banche possono accogliere la moratoria dei mutui stabilendo di sospendere l’importo totale della rata del mutuo oppure soltanto la quota capitale, in quest’ultimo caso, quindi non verrà sospeso il pagamento degli interessi sulla rata.

Si annunciano, tuttavia, comportamenti  diversi delle banche in relazione alla moratoria sui mutui, pronte ad accettare il testo della moratoria così come stabilito dalle organizzazioni di categoria, o che ne allargano la portata in maniera dissimile. 

Ci sono banche disposte ad estendere la moratoria sui mutui a qualunque tipologia di mutuo, oppure ci sono istituti che optano per la sospensione dell’intera rata del mutuo  con scrematura degli interessi in più anni oppure sulla durata restante del mutuo.

I diversi atteggiamenti presi dalle banche in relazione all’applicazione del negozio della moratoria del mutuo, dove, appunto,  alcuni istituti accordano la sospensione dell’intera cifra della rata, mentre altri acconsentono soltanto la sospensione della quota capitale senza includere gli interessi, hanno generato rilevanti riflessi anche in ambito fiscale.

La diversità tra le due opzioni difatti non è di irrilevante importanza in termini finanziari, ma anche sotto il profilo della fiscalità.

In termini finanziari, le prime proiezioni conducano a pensare che la sola sospensione della quota parte di capitale possa determinare un risparmio che tuttavia potrebbe anche non oltrepassare il 50% di quanto adesso pagato.

 Dalla prospettiva fiscale gli effetti delle eventuali opzioni sono invece da considerarsi in maniera negativa.

Nel marasma di sospensione dell’intera rata del mutuo (capitale e interessi), comporterebbe difatti una riduzione del beneficio fiscale di portare in detrazione la quota finanziaria dalle imposte da pagare. 

 E tutto ciò è dovuto da fatto che il sistema delle detrazioni si fonde sul principio di cassa e pertanto il mancato pagamento non permette il costituirsi delle condizioni per usufruire della detrazione.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: