Leasing auto

by admin on 14 dicembre 2011

Leasing su autoveicoli

Il leasing auto, ovvero i leasing su autoveicoli rappresenta una delle linee di locazione finanziaria più impiegata per aziende, liberi professionisti e privati. Il motivo per cui il leasing su automezzi privati e commerciali è particolarmente utilizzato dai citati soggetti è riconducibili al vantaggio che genera il leasing auto per l’utilizzatore, vantaggio da attribuirsi alla sua massima flessibilità.


Per comprendere meglio il concetto di elasticità del leasing sugli autoveicoli prendiamo l’esempio di un soggetto (locatario) che acquisisce in leasing un’autovettura, per un determinato arco di tempo, da una concessionaria (locatore). Attraverso la medesima operazione finanziaria, l’utilizzatore ottiene il godimento di un bene destinato ad un rapido deterioramento e svalutazione commerciale con potenziale sostituzione del veicolo.

In tal caso:

• l’intestatario dell’auto, ovvero il proprietario dell’autovettura concessa in leasing resta il concedente, ossia la società di leasing;

• a norma dell’articolo 91, c.1, del nuovo codice della strada, nella parte dedicata alla locazione senza conducente con facoltà di acquisto – leasing e venditi di veicoli con patto di riservato dominio, l’autoveicolo deve essere immatricolato a nome del proprietario (locatore) con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del soggetto locatario e la data di termine del contratto di leasing;

• gli oneri di immatricolazione del veicolo dato in locazione finanziaria sono, di norma, in capo all’impresa fornitrice del bene (in certune ipotesi, anche del soggetto concedente. In tal caso, il soggetto che concede in leasing l’autoveicolo è coobbligato con l’impresa fornitrice per l’immatricolazione del veicolo);

• l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa RCA è a carico del soggetto che utilizza il veicolo in leasing (il massimale viene concordato).



Responsabilità per sinistri su veicoli in leasing

Nella maggior parte dei casi, le responsabilità per i danni sull’autoveicolo utilizzato in leasing subiti da terzi pesano sul soggetto utilizzatore del veicolo.

Nello specifico, a norma dell’articolo 91 c. 2, del D.Lgs del 30/04/1992 n. 285, in tema di locazione dell’autoveicolo senza conducente, il soggetto che utilizza l’auto è responsabile dei danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in solido con il conducente. Tramite tale supposizione, il legislatore ha accomunato la persona dell’utilizzatore nel leasing a quella dell’acquirente con patto di riservato dominio perché, a norma dell’articolo 2054, c. 3 del codice civile nell’ipotesi di sinistri scaturenti dalla circolazione il proprietario dell’autoveicolo, oppure in sua vece, che ha usufruito del mezzo o l’acquirente dello stesso con patto di riservato dominio, è responsabile in solido con il conducente del veicolo, se non dimostra che la circolazione dell’auto si è verificata contro la sua volontà.

L’individuazione della responsabilità nei confronti del conducente e dell’utilizzatore del veicolo nell’ipotesi di sinistro (e la derivante profusa liberazione della società di leasing) è stata risolutivamente riconosciuta, dopo diversi indirizzi sempre univoci anche in giurisprudenza.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione si è espressa in merito sostenendo che la responsabilità solidale alternativa del proprietario del veicolo oppure, al suo posto, di uno dei soggetti successivamente designati, rappresenta il riflesso di circostanze giuridiche sostanziali, è ragionevolmente antecedente al riconoscimento del responsabile e trova la sua ratio nella connessione qualificata tra il soggetto e l’oggetto; connessione che, nell’ipotesi di usufrutto, di vendita con patto di riservato dominio e di locazione finanziaria, si muove nel senso che soltanto chi usufruisce dell’autoveicolo, l’acquirente o l’utilizzatore hanno il possesso del veicolo e sono nella capacità di controllarne la circolazione.

Da ciò deriva che, per i danni conseguiti dalla circolazione (in relazione agli articoli 2504, c. 3, e 91, c. 2 del codice strada) il responsabile solidale col conducente oppure, rispettivamente, con l’autore della violazione, è in tali ipotesi l’usufruttuario, l’acquirente oppure l’utilizzatore in locazione finanziaria dell’autoveicolo, e non anche il proprietario (Sentenza della Corte di Cassazione del 29/10/1999, n. 12192 richiamata, tra le altre, dal Tribunale di Milano in data 6/11/2000).

Per inciso, quindi, si deve considerare che un soggetto che utilizza un’auto coinvolta in un sinistro non abbia, generalmente, legittimazione a chiedere il rimborso delle spese necessarie per la riparazione dell’autoveicolo danneggiato, né a chiedere il risarcimento dei danni, specie se a sottoscrivere il contratto assicurativo sia stata l’azienda di leasing, eccetto esplicito diverso accordo indicato nel contratto di leasing.


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