Cosa succede se alla scadenza del contratto di leasing in bene non viene restituito alla società concedente ? In caso di scioglimento anticipato oppure di mancato riscatto del bene preso in leasing da parte dell’utilizzatore, l’azienda di leasing ha il diritto di ridiventare legittimo proprietario del bene concesso in leasing.
Nell’ipotesi di mancata riconsegna del bene preso in leasing da parte dell’utilizzatore, la società di leasing ha la possibilità di salvaguardarsi :
• facendo richiesta dell’emanazione di un decreto ingiuntivo di restituzione a carico del soggetto che ha utilizzato il bene locato (ex articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile) previa ostentazione dell’inadempimento del locatario;
• (in seguito, nel caso di proseguimento della condotta omissiva da parte dell’utilizzatore del bene preso in leasing) tramite la notifica di un atto di precetto, con la presenza dell’Ufficiale giudiziario.
La mancata riconsegna di beni mobili oggetto di leasing è censurabile con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032,91 euro, tenuto conto che il comportamento omissivo raffigura un’ipotesi di appropriazione indebita a norma dell’articolo 646 del codice penale.
Per comprovare la reale sussistenza dell’intenzione dell’utilizzatore ad impossessarsi del bene oggetto del leasing, è consigliabile, da parte della società concedente, “ordinare” in via preventiva, la restituzione del bene medesimo, come tra l’altro ha sentenziato la Pretura di Busto Arsizio in data 14/03/1987.
Diversamente, per perseguire penalmente l’utilizzatore anche nel caso di una mancata immediata riconsegna del bene dato in leasing alla scadenza è il caso di rifarsi alla pronuncia della Pretura di Brescia del 21/05/1987.
Ma qual è il termine di prescrizione del diritto al pagamento dei canoni leasing ?
In base all’indirizzo dettato dalla giurisprudenza, il termine di prescrizione del diritto al pagamento dei canoni periodici a beneficio dell’azienda di leasing deve essere definito applicando le disposizioni previste dall’articolo 2946 del codice civile.
A tal riguardo il medesimo diritto deve ritenersi prescritto oltre il termine di 10 anni, ciò quanto inoltre affermato dalla Corte di Appello di Milano in data 23/12/1997 e dal Tribunale di Milano in data 28/01/1999).
Comments on this entry are closed.