Cosa accade in caso di furto del bene concesso in leasing ? Per comprendere cosa succede nell’ipotesi di furto di un oggetto dato in leasing, bisogna far riferimento all’articolo 17 della Legge n. 183 del 2/5/1976 che prevede, come componente peculiare e naturale del contratto di leasing finanziario, l’accettazione di ciascun rischio in capo alla persona fisica o giuridica utilizzatrice.
A tal riguardo, deve considerarsi legittima la clausola che colloca a carico dell’utilizzatore del bene preso in leasing ciascun rischio connesso al deterioramento oppure al perimento del bene oggetto del contratto di leasing finanziario.
Il trasferimento del rischio nei confronti dell’utilizzatore del bene preso attraverso il canone di locazione (invece che alla società di leasing possidente del bene) viene ratificato in relazione dei vantaggi che l’utilizzatore del bene medesimo ottiene dalla sottoscrizione di un contratto di leasing quali, a mero titolo semplificativo, la fruizione del bene, la semplificazione nella riconsegna del finanziamento attraverso la cadenza dei canoni e l’opportunità di diventare titolare.
Nell’ipotesi di perdita totale dei beni presi in leasing per furto, perdita di possesso, distruzione, sinistro oppure incendio (oppure, in ogni modo, nell’ipotesi di inabilità non momentanea di utilizzo dei medesimi, per qualunque motivo) al di là della risoluzione del contratto di leasing, l’utilizzatore è, per consuetudine, vincolato a versare al concedente un’importo in denaro equivalente ai canoni non ancora scaduti, nonché alcune volte anche il prezzo di acquisto, a mero titolo di indennizzo per i danni.
Nel caso di ritrovamento del bene oggetto del leasing, la locazione finanziaria può continuare a partire dalla data di ritrovamento. In ambedue le ipotesi, a chi utilizza il bene compete, di norma, l’incombenza del pagamento di alcuni importi in denaro, il cui valore è valutato al danno ricevuto dal concedente del bene oggetto del leasing.
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